Dopo tutto il vento della civiltà soffia sempre in una terra come l'Italia. L'impegno dell'Italia contro la pena di morte mette tutti in riga. EC
Gazzetta Ufficiale N. 236 del 10 Ottobre 2007
LEGGE COSTITUZIONALE 2 Ottobre 2007 , n. 1
Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con lamaggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge costituzionale:Art. 1.1. Al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione le parole:", se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra" sonosoppresse.La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi dellaRepubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlae di farla osservare come legge dello Stato.Data a Roma, addi' 2 ottobre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio deiMinistri
Visto, il Guardasigilli: Mastella
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LAVORI PREPARATORI
(Prima deliberazione)
Camera dei deputati (atto n. 193):
Presentato dall'on.le Boato ed altri il 28 aprile 2006.Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),in sede referente, il 6 giugno 2006 con pareri dellecommissioni II e IV.Esaminato dalla I commissione il 20, 25, 26 luglio 2006ed il 1° agosto 2006.Esaminato in aula il 9 ottobre 2006 e approvato in unTesto unificato con atti n. 523 (on. D'Elia ed altri) n.1175 (on. Mascia ed altri) n. 1231 (on. Piscitello edaltri) il 10 ottobre 2006.
Senato della Repubblica (atto n. 1084):
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali),in sede referente, il 12 ottobre 2006 con pareri dellecommissioni 2ª e 4ª.Esaminato dalla 1ª commissione il 30 gennaio 2007; 7 e14 febbraio 2007; 6 marzo 2007.Esaminato in aula il 20 febbraio 2007; 6 marzo 2007 eapprovato il 7 marzo 2007.
(Seconda deliberazione)
Camera dei deputati (atto n. C. 193-523-1175-1231 B):
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),in sede referente, il 13 marzo 2007.Esaminato dalla I commissione il 27 e 28 marzo 2007.Esaminato in aula il 19 aprile 2007 e approvato il 2maggio 2007.
Senato della Repubblica (atto n. 1084 B):
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali),in sede referente, il 10 maggio 2007.Esaminato dalla 1ª commissione il 6 giugno 2007.Esaminato in aula e approvato il 25 settembre 2007..noteatr; Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redattodall'amministrazione competente per materia, ai sensidell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizionisulla prumulgazione delle leggi, sull'emanazione deidecreti del Presidente della Repubblica e sullepubblicazioni ufficiali della repubblica italiana,approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare lalettura della disposizione di legge modificata e dellaquale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:- Il testo dell'art. 27 della Costituzione, comemodificato dalla presente legge, e' il seguente:"Art. 27. - La responsabilita' penale e' personale.L'imputato non e' considerato colpevole sino allacondanna definitiva.Le pene non possono consistere in trattamenti contrarial senso di umanita' e devono tendere alla rieducazione delcondannato.Non e' ammessa la pena di morte.".