mercoledì 10 dicembre 2008

Il 10 dicembre 1948, fu firmata a Parigi la Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo. La sua redazione era stata promossa dalle Nazioni Unite, instituite solo tre anni prima, perché avesse applicazione in tutti gli stati membri. Sull'onda delle atrocità manifeste della seconda guerra mondiale, il mondo civile si mobilitava ristabilendo le basi da cui ripartire.

Passare dalle parole ai parole ai fatti è difficile, la storia degli ultimi sessant'anni ne è triste testimonianza. Se non avete mai letto il documento, potete farlo adesso. LEXCIVILIS non può esimersi dal presentarlo integralmente, come offerta ai suoi lettori.



DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

Preambolo

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell’uomo;

Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;

Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;

Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona

umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;

Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;

L'ASSEMBLEA GENERALE
proclama

la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Articolo 2
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del


paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Articolo 8

Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Articolo 11
1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

Articolo 13
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.

Articolo 14
1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

Articolo 15
1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

Articolo 16
1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

Articolo 17

1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

Articolo 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

Articolo 20
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.

Articolo 21
1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate

a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

Articolo 22
Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

Articolo 23
1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una rimunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

Articolo 24
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

Articolo 25

1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

Articolo 26
1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

Articolo 27
1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.

2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

Articolo 29
1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.

Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.


A questo proposito non posso evitare di riportare le parole odierne di Irene Khan, Segretaria generale di Amnesty International: "Il pregio della Dichiarazione è costituito dall'universalità e dall'indivisibilità. I diritti umani sono universali: ogni persona nasce libera ed eguale in dignità e diritti. I diritti umani sono indivisibili: tutti i diritti, economici, sociali, civili, politici e culturali, sono parimenti importanti, senza alcuna gerarchia" - ha proseguito Irene Khan. "Nonostante i progressi degli ultimi decenni in molte aree, l'ingiustizia, la disuguaglianza e l'impunità persistono in troppe zone del mondo. Il vero problema è che i governi fanno promesse e adottano leggi ma mancano di darvi seguito.".
Ecco perché penso ancora oggi che non sia possibile sottrarsi dall'impegno civile.

domenica 7 dicembre 2008

La commissione di vigilanza sulla RAI

Il tredici novembre 2008, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nota come Commissione di Vigilanza sulla RAI, ha eletto il suo presidente.
La nomina, come spesso avviene, ha chiuso un’estenuante polemica, solo per dare il via ad un’altra, probabilmente ancora più lunga. La prima controversia si trascinava da giugno e riguardava il rifiuto della maggioranza di eleggere un candidato del partito Italia dei Valori, Leoluca Orlando. Si è trattato di un autentico veto politico, messo dal Presidente del Consiglio, ad un candidato espressione del partito di quello che lui ritiene un nemico, più che un avversario, Antonio Di Pietro. Per oltre cinque mesi la carta stampata, i telegiornali e le trasmissioni d’approfondimento politico, ci ha appassionato con questo gran problema, con cui tutto il paese doveva fare i conti. Da qui la soluzione, devo dire poco apprezzabile ma originale, di eleggere a colpi di maggioranza il senatore Roberto Villari, sempre dell’opposizione, ma diverso da quello indicato. Chiusa male la questione originaria, si è aperta quindi la polemica sulle dimissioni del nuovo presidente, pretese dal suo stesso partito e non concesse dall’interessato.
Roberto Villari si sarà chiesto come mai avrebbe dovuto essere l’unico a dover pagare di tasca propria, per una questione di coerenza a principi di prassi politica, in un partito che colleziona contraddizioni ben maggiori. Il docente universitario di malattie infettive, medico, deputato nelle ultime due legislature ed oggi senatore, appartenente a ben due commissioni parlamentari, ha scelto di non dimettersi anche quando si è trovata l’intesa per il nome di Sergio Zavoli. È stato invitato alle dimissioni nientedimeno che dai presidenti della Camera e del Senato, oltre che dallo stesso Berlusconi. Villari ha detto, a proposito dell’incarico di presidenza, che «mi è stato affidato con il voto di parlamentari che hanno svolto legittimamente la loro funzione. E so che il valore delle Istituzioni precede il peso delle segreterie». Fin qui la storia delle due polemiche. Ora però, parliamo di cose serie ed analizziamo i fatti da un punto di vista più logico.

È importante capire bene cosa sia esattamente questa commissione ed a che cosa serva. Per questo riassumo quanto compare nella pagina web introduttiva dell’organo istituzionale.
Alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, spettano funzioni d’indirizzo rispetto alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. L’organismo, di natura definito come Commissione parlamentare bicamerale, deve anche vigilare sull'attuazione di tale indirizzo. La Commissione esercita competenze in materia d’accesso al mezzo radiotelevisivo, da parte d’organismi collettivi portatori d’interessi socialmente rilevanti, attraverso un'apposita Sottocommissione. Le competenze della Commissione prevedono anche funzioni in materia di comunicazione politica e di parità d’accesso ai mezzi d’informazione, sia durante le campagne elettorali e referendarie, sia nei periodi non coincidenti con queste. La nomina del presidente della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a diviene efficace solo dopo il parere della Commissione, espresso a maggioranza dei due terzi. La Commissione elegge sette membri del consiglio d'amministrazione della suddetta azienda. La Commissione è composta di quaranta membri designati pariteticamente dai Presidenti delle due Camere del Parlamento, tra i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni effettuate dagli stessi ed in maniera proporzionale. Essa procede alla propria costituzione, eleggendo tra i suoi elementi il proprio presidente, due vicepresidenti e due segretari. È rinnovata totalmente all'inizio d’ogni legislatura. Oltre alle citate competenze in materia di comunicazione politica e di parità d’accesso ai mezzi d’informazione (che comportano la gestione diretta delle trasmissioni della RAI denominate Tribune), la Commissione esprime un parere sul Contratto di servizio triennale stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, un parere sulle modifiche dello statuto della RAI, ed è dotata d’alcune competenze di minor rilievo concernenti la concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico. Redige inoltre una Relazione annuale alle Camere, concernente la propria attività. Più in generale, la Commissione può rivolgere alla RAI atti d’indirizzo di carattere generale sui criteri ed i contenuti della programmazione radiotelevisiva, che tengano conto dell'autonomia dei giornalisti e responsabili dell'azienda nell'esercizio del diritto di cronaca e della libertà di manifestazione del pensiero. La rappresentanza, all'interno della Commissione, di tutti i gruppi parlamentari concorre ad assicurare il rispetto del principio del pluralismo nella programmazione. La vigilanza è quindi esercitata anche in relazione a casi specifici, ma tenendo conto dell'esigenza di valutare l'insieme della programmazione.
Lo Stato, azionista della RAI, attraverso la Commissione detta quindi gli indirizzi generali della programmazione televisiva e radiofonica, vigilando sul loro rispetto. La libertà di cronaca e di espressione sarebbero garantite dal carattere generale degli indirizzi stessi e dalla composizione dell’organo, rispecchiante gli equilibri parlamentari, in maniera proporzionale. Solo che per fare questo si mette all’opera ben quaranta parlamentari e si stanziano nel 2008 settantamila euro: quindicimila per missioni, quindicimila per rappresentanza, venticinquemila per consulenze, e quindicimila per altro. Ad onor del vero, nel 2007, pur avendo una previsione di spesa pari a circa centrotrentacinquemila euro, la commissione sembra aver sostenuto costi per circa sedicimila euro. Sotto la giovane direzione di Villari, la commissione ha eletto i vicepresidenti ed i segretari, emanato una delibera di regolazione dell’informazione sulle elezioni regionali in Abruzzo e fatto una prima audizione dei vertici della RAI. Molti hanno detto in questi giorni che la commissione sarebbe, di fatto, un organismo inutile che dovrebbe essere soppresso. Tuttavia le motivazioni alla base della sua istituzione sono certamente valide, ed essa potrebbe veramente svolgere un controllo di natura parlamentare. Questa cosa, proprio con Villari, sembra almeno garantita. Il neopresidente a questo punto ha veramente la possibilità di svolgere con grand’autonomia, il ruolo di garanzia che impersona.

Roberto Villari su cui si sono riversate le ire dei Democratici e gli inascoltati appelli della destra, è uomo che partecipa alla vita parlamentare, o tira a campare come molti dei suoi colleghi? Per capire questo, guardiamo alla scheda personale del senatore in questa XVI legislatura. Sette mozioni di cui una come primo firmatario, undici interrogazioni sempre come tale, sei come cofirmatario, un’interpellanza, oltre alla firma su due richieste d’istituzione di nuove commissioni. C’è quanto basta a definirlo come un parlamentare tra i più attivi. Molto più attivo in parlamento almeno di Massimo D’Alema, di Piero Fassino, di Leoluca Orlando, di Sergio Zavoli, di Paolo Gentiloni, d’Enrico Letta, di Dario Franceschini, stando alle mozioni ed interpellanze fatte ed ai disegni di legge presentati come primo firmatario. Entrando nel merito, Villari ha affrontato in parlamento questioni riguardanti la costituzione di una borsa del gas, la sperimentazione d’energie pulite in Formula Uno, la liberalizzazione del mercato del gas, la pulizia dei treni italiani, la tutela dei piccoli azionisti e l’italianità d’Alitalia. Ha presentato come primo firmatario disegni di legge sulle isole minori, sulle reti di trasporto del gas, per l’istituzione di un osservatorio dei porti turistici e della nautica, sulla partecipazione pubblica e la governance dell’innovazione. È vero che la vita parlamentare, soprattutto in queste ultime due legislature, in cui la Repubblica «assomiglia straordinariamente», per dirla con le parole di Paolo Guzzanti, «alla corte d’Enrico VIII», l’ordine della firma sugli atti ed il numero degli stessi, potrebbe essere il riflesso delle decisioni dei gruppi e quindi delle segreterie politiche. Tuttavia, anche parlamentari scelti ed investiti direttamente dai partiti, possono evidentemente esprimere una loro forte autonomia e vitalità. Se così fosse, e Villari non si fosse mosso solamente per la difesa di una poltrona inaspettatamente capitatagli sotto alle terga, potremo capirlo da cosa egli saprà fare in quel posto. Siamo sicuri che la presenza dei politici in RAI non vada oltre alle quote corrette? Siamo certi che siano equamente rappresentati tutti gli organismi collettivi portatori d’interessi socialmente rilevanti? Infine, nella dovuta Relazione annuale alle Camere, concernente la propria attività, la commissione è sempre stata chiara sulla propria utilità e sui fini raggiunti?


A differenza di tanti concittadini e commentatori, che intervenendo a trasmissioni radiofoniche, mostravano indignazione per questo comportamento, io non riesco a scandalizzarmi, posto che ritengo la questione sicuramente poco rilevante, rispetto ai problemi per i quali ci si dovrebbe veramente scaldare. Voglio proprio vedere, con sincera e del tutto naturale curiosità, cosa vorrà e potrà fare questo senatore, sfuggito al controllo delle oligarchie politiche. Saprà farci vedere qualche cosa di nuovo? Se avrà la pazienza di leggere questo mio post, che gli invierò all’email del senato, spero vorrà accogliere positivamente l’invito a rispondere a questi interrogativi. Senatore Villari, se lo desidera e lo ritiene utile, le metto a disposizione uno dei prossimi post, per annunciarci che linea vuole dare alla sua presidenza della commissione. Da cittadino, nutro sempre la speranza di vedere una sincera partecipazione all’interno delle istituzioni. Sarei ben lieto, una volta verificatola anche nelle sue intenzioni, di pubblicare aggiornamenti periodici su quanto i lavori dell’organismo da lei presieduto, potranno far emergere a favore della nostra democrazia.